Art. 2.
(Agevolazioni).

      1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante la concessione al gestore acquirente di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge.
      2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è condizionata dall'obbligo del mantenimento del vincolo alberghiero e dal divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni, formalizzati mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia del territorio. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefìci di cui al presente articolo. È

 

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consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
      3. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo 1 sono defiscalizzate.
      4. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.